Gran Consiglio del fascismo
Fu istituito con la legge elaborata da Alfredo Rocco e promulgata il 9 dicembre 1928. A presiederlo era posto Mussolini, in quanto capo del governo: tra le sue prerogative la convocazione delle riunioni e la definizione dell'ordine del giorno. Segretario era il segretario del PNF. Membri di diritto, a tempo indeterminato, erano i quadrunviri della "marcia su Roma", i membri del governo che avevano fatto parte del Gran Consiglio ininterrottamente per almeno tre anni, i segretari del PNF dal 1922 in poi. Membri di diritto in ragione delle loro funzioni (duravano in carica fino a quando le rivestivano) erano i presidenti di Camera e Senato, i ministri, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, il comandante della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, i componenti del direttorio del partito, il presidente del Tribunale speciale, i presidenti delle confederazioni sindacali, i dirigenti di altri enti e istituti. Con decreto del capo del governo potevano inoltre entrare nel Gran Consiglio i benemeriti della nazione della "rivoluzione fascista". Tra le sue prerogative vi era il diritto esclusivo di avanzare proposte di legge riguardanti la successione al trono, i poteri e le prerogative regie, la composizione e il funzionamento della Camera e del Senato, le attribuzioni del capo del governo, l'ordinamento sindacale corporativo, i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, i trattati internazionali implicanti modifiche territoriali.
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