lunedì 21 ottobre 2013

CARTA DEL LAVORO [21-22 aprile 1927]


 CARTA DEL LAVORO [21-22 aprile 1927]
approvata dal Gran Consiglio
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I. La Nazione italiana è un organismo avente fini, vita, mezzi di azione superiori per po¬tenza e durata a quelli degli individui divisi o raggruppati che la compongono. E una unità mora¬le, politica ed economica, che si realizza integralmente nello Stato fascista.
II. Il lavoro, sotto tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche, manuali è un dovere sociale. A questo titolo, e solo a questo titolo, è tutelato dallo Stato. Il complesso della produzione è unitario dal punto di vista nazionale; i suoi obiettivi sono unitari e si riassumono nel benessere dei singoli e nello sviluppo della potenza nazionale.
III. L’organizzazione sindacale o professionale è libera. Ma solo il sindacato, legalmente riconosciuto e sottoposto al controllo dello Stato, ha il diritto di rappresentare legalmente tutta la categoria di datori di lavoro o di lavoratori, per cui è costituito; di tutelarne, di fronte allo Stato e alle altre associazioni professionali, gli interessi; di stipulare contratti collettivi di lavoro obbli¬gatori per tutti gli appartenenti alla categoria, di imporre loro contributo e di esercitare, rispetto ad essi, funzioni delegate di interesse pubblico.
IV. Nel contratto collettivo di lavoro trova la sua espressione concreta la solidarietà tra i vari fattori della produzione, mediante la conciliazione degli opposti interessi dei datori di lavo¬ro e dei lavoratori, e la loro subordinazione agli interessi superiori della produzione.
V. La magistratura del lavoro è l’organo con cui lo Stato interviene a regolare le contro¬versie del lavoro, sia che vertano sull’osservanza dei patti e delle altre norme esistenti, sia che vertano sulla determinazione di nuove condizioni di lavoro.
VI. Le associazioni professionali legalmente riconosciute assicurano l’uguaglianza giuri¬dica tra i datori di lavoro e i lavoratori, mantengono la disciplina della produzione e del lavoro e ne promuovono il perfezionamento. Le Corporazioni costituiscono l’organizzazione unitaria del¬le forze della produzione e ne rappresentano integralmente gli interessi.
In virtù di questa integrale rappresentanza, essendo gli interessi della produzione interes¬si nazionali, le Corporazioni sono dalla legge riconosciute come organi di Stato.
Quali rappresentanti degli interessi unitari della produzione, le Corporazioni possono dettar norme obbligatorie sulla disciplina dei rapporti di lavoro e anche sul coordinamento della produzione tutte le volte che ne abbiano avuto i necessari poteri dalle associazioni collegate.
VII. Lo Stato corporativo considera l’iniziativa nel campo della produzione come lo stru¬mento più efficace e più utile nell’interesse della Nazione.
L’organizzazione privata della produzione essendo una funzione di interesse nazionale, l’organizzatore dell’impresa è responsabile dell’indirizzo della produzione di fronte allo Stato. Dalla collaborazione delle forze produttive deriva fra esse reciprocità di diritti e di doveri. Il pre¬statore d’opera, tecnico, impiegato od operaio, è un collaboratore attivo dell’impresa economica la direzione della quale spetta al datore di lavoro che ne ha la responsabilità.
VIII. Le associazioni di datori di lavoro hanno l’obbligo di promuovere in tutti i modi l’aumento, il perfezionamento della produzione e la riduzione dei costi. Le rappresentanze di co¬loro che esercitano una libera professione o un’arte e le associazioni di pubblici dipendenti con¬corrono alla tutela degli interessi dell’arte, della scienza e delle lettere, al perfezionamento della produzione e al conseguimento dei fini morali dell’ordinamento corporativo.
IX. L’intervento dello Stato nella produzione economica ha luogo soltanto quando man¬chi o sia insufficiente l’iniziativa privata o quando siano in giuoco interessi politici dello Stato. Tale intervento può assumere la forma del controllo, dell’incoraggiamento e della gestione diret¬ta.
X. Nelle controversie collettive del lavoro l’azione giudiziaria non può essere intentata se l’organo corporativo non ha prima esperito il tentativo di conciliazione.
Nelle controversie individuali concernenti l’interpretazione e l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro, le associazioni professionali hanno facoltà di interporre i loro uffici per la conciliazione. La competenza per tali controversie è devoluta alla magistratura ordinaria, con l’aggiunta di assessori designati dalle associazioni professionali interessate.
XI. Le associazioni hanno l’obbligo di regolare, mediante contratti collettivi, i rapporti di lavoro per le categorie di datori di lavoro e di lavoratori che rappresentano.
Il contratto collettivo di lavoro si stipula fra associazioni di primo grado, sotto la guida e il controllo delle organizzazioni centrali, salva la facoltà di sostituzione da parte dell’associazio¬ne di grado superiore, nei casi previsti dalla legge o dagli statuti. Ogni contratto collettivo di la¬voro, sotto pena di multa, deve contenere norme precise sui rapporti disciplinari, sul periodo di prova, sulla misura e sul pagamento della retribuzione, sull’orario di lavoro.
XII. L’azione del sindacato, l’opera conciliativa degli organi corporativi e la sentenza della magistratura del lavoro garantiscono la corrispondenza del salario alle esigenze normali di vita, alle possibilità della produzione e al rendimento del lavoro. La determinazione del salario è sottratta a qualsiasi norma generale e affidata all’accordo delle parti nei contratti collettivi.
XIII. Le conseguenze delle crisi di produzione e dei fenomeni monetari devono equa¬mente ripartirsi fra tutti i fattori della produzione.
I dati rilevati dalle pubbliche amministrazioni, dall’istituto centrale di statistica e dalle associazioni professionali legalmente riconosciute, circa le condizioni della produzione e del la¬voro e la situazione del mercato monetario, e le variazioni del tenore di vita dei prestatori d’ope¬ra, coordinati ed elaborati dal Ministero delle Corporazioni, daranno il criterio per contemperare gli interessi delle varie categorie, delle classi fra di loro e di queste coll’interesse superiore della produzione.
XIV. La retribuzione deve essere corrisposta nella forma più consentanea alle esigenze del lavoro e del¬l’impresa.
Quando la retribuzione sia stabilita a cottimo, e la liquidazione dei cottimi sia fatta a pe¬riodi superiori al¬la quindicina, sono dovuti adeguati acconti quindicinali o settimanali.
Il lavoro notturno, non compreso in regolari turni periodici, viene retribuito con una per¬centuale in più, rispetto al lavoro diurno.
Quando il lavoro sia retribuito a cottimo, le tariffe di cottimo debbono essere determinate in modo che al¬l’operaio laborioso, di normale capacità lavorativa, sia consentito di conseguire un guadagno minimo oltre la paga base.
XV. Il prestatore di lavoro ha diritto al riposo settimanale in coincidenza con le domeni¬che. I contratti collettivi applicheranno il principio tenendo conto delle norme esistenti, delle esigenze tecniche delle imprese, e nei limiti di tali esigenze procureranno altresì che siano ri¬spettate le festività civili e religiose secondo le tradizioni locali. L’orario di lavoro dovrà essere scrupolosamente e intensamente osservato dal prestatore d’opera.
XVI. Dopo un anno di ininterrotto servizio il prestatore d’opera, nelle imprese a lavoro continuo, ha diritto ad un periodo annuo di riposo feriale retribuito.
XVII. Nelle imprese a lavoro continuo il lavoratore ha diritto, in caso di cessazione dei rapporti di lavoro per licenziamento senza sua colpa, ad una indennità proporzionata agli anni di servizio. Tale indennità è dovuta anche in caso di morte del lavoratore.
XVIII. Nelle imprese a lavoro continuo, il trapasso dell’azienda non risolve il contratto di lavoro, e il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare. Egualmente la malattia del lavoratore, che non ecceda una determinata durata, non risolve il contratto di lavoro. Il richiamo alle armi o in servizio della MVSN non è causa di licenziamento.
XIX. Le infrazioni alla disciplina e gli atti che perturbino il normale andamento dell’a¬zienda, commessi dai prenditori di lavoro, sono puniti, secondo la gravità della mancanza, con la multa, con la sospensione dal lavoro e, per i casi più gravi, col licenziamento immediato senza indennità.
Saranno specificati i casi in cui l’imprenditore può infliggere la multa o la sospensione o il licenziamento immediato senza indennità.
XX. Il prestatore di opera di nuova assunzione è soggetto ad un periodo di prova, durante il quale è reciproco il diritto alla risoluzione del contratto, col solo pagamento della retribuzione per il tempo in cui il lavoro è stato effettivamente prestato.
XXI. Il contratto collettivo di lavoro estende i suoi benefici e la sua disciplina anche ai lavoratori a domicilio. Speciali norme saranno dettate dallo Stato per assicurare la pulizia e l’i¬giene del lavoro a domicilio.
XXII. Lo Stato accerta e controlla il fenomeno della occupazione e della disoccupazione dei lavoratori, indice complessivo delle condizioni della produzione e del lavoro.
XXIII. Gli uffici di collocamento sono costituiti a base paritetica sotto il controllo degli organi corporativi dello Stato. I datori di lavoro hanno l’obbligo di assumere i prestatori d’opera pel tramite di detti uffici. Ad essi è data facoltà di scelta nell’ambito degli iscritti negli elenchi con preferenza a coloro che appartengono al Partito e ai Sindacati fascisti, secondo la anzianità di iscrizione.
XXIV. Le associazioni professionali di lavoratori hanno l’obbligo di esercitare un’azione selettiva fra i lavoratori, diretta ad elevarne sempre di più la capacità tecnica e il valore morale.
XXV. Gli organi corporativi sorvegliano perché siano osservate le leggi sulla prevenzione degli infortuni e sulla polizia del lavoro da parte dei singoli soggetti alle associazioni collegate.
XXVI. La previdenza è un’alta manifestazione del principio di collaborazione. Il datore di lavoro e il prestatore d’opera devono concorrere proporzionalmente agli oneri di essa. Lo Sta¬to, mediante gli organi corporativi e le associazioni professionali, procurerà di coordinare e di unificare, quanto più è possibile, il sistema e gli istituti della previdenza.
XXVII. Lo Stato fascista si propone:
1. il perfezionamento dell’assicurazione infortuni;
2. il miglioramento e l’estensione dell’assicurazione maternità;
3. l’assicurazione delle malattie professionali e della tubercolosi come avviamento all’assicurazione generale contro tutte le malattie;
4. il perfezionamento dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
5. l’adozione di forme speciali assicurative dotalizie pei giovani lavoratori.
XXVIII. È compito delle associazioni di lavoratori la tutela dei loro rappresentati nelle pra¬tiche amministrative e giudiziarie, relative alla assicurazione infortuni e alle assicurazioni socia¬li.
Nei contratti collettivi di lavoro sarà stabilita, quando sia tecnicamente possibile, la co¬stituzione di casse mutue per malattia col contributo dei datori di lavoro e dei prestatori di opera, da amministrarsi da rappresentanti degli uni e degli altri, sotto la vigilanza degli organi corpora¬tivi.
XXIX. L’assistenza ai propri rappresentati, soci e non soci, è un diritto e un dovere delle associazioni professionali. Queste debbono esercitare direttamente le loro funzioni di assistenza, né possono delegarle ad altri enti o istituti, se non per obiettivi d’indole generale, eccedenti gli interessi delle singole categorie.
XXX. L’educazione e l’istruzione, specie l’istruzione professionale, dei loro rappresenta¬ti, soci e non soci, è uno dei principali doveri delle associazioni professionali. Esse devono af¬fiancare l’azione delle Opere nazionali relative al Dopolavoro e alle altre iniziative di educazione.

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