venerdì 19 aprile 2013

        MUSSOLINI IN GARFAGNANA NEL GENNAIO 1945 ?
 
Una sera non precisata del gennaio 1945 la signora  VIVIANI MARIA  di Sassi nel comune di Molazzana sentì bussare alla porta con insistenza (il padre gestiva un piccolo spaccio di vino e poche altre cose) e andò ad aprire avendo in braccio il figlio Giuseppe nato da pochissimi giorni (esattamente nato il 20 gennaio 1945). Entrarono quattro ufficiali (o, comunque, personaggi che a lei parvero tali) e chiesero da bere. Uno dei quattro, d’aspetto abbastanza imponente prese in braccio il piccolo e disse: - Ti auguro di avere una vita più fortunata della mia -. Poi restituì il bimbo alla madre e, dopo poco, i quattro se ne andarono. E questo fu tutto ciò che la Viviani Maria ha sempre ricordato.
 Dopo qualche tempo, finita la guerra, un parente della Viviani si sposò e andò a vivere in Piemonte. Qui conobbe un certo Gianni Bava, che era stato prigioniero in Grecia e che, avventurosamente rientrato, aveva appartenuto alla Repubblica Sociale Italiana  pare con cariche importanti.
 Il Bava parlò di una visita fatta al fronte da Mussolini e ricordò l’episodio del bimbo appena nato e della frase pronunciata dal Duce, tanto che il parente della Viviani vi riconobbe l’episodio accaduto a Sassi per cui ne dedusse, e lo disse alla Viviani, che l’uomo che aveva preso in braccio suo figlio era il Duce.
 L’episodio è abbastanza singolare e non esistono conferme della presenza di Mussolini sul fronte della Garfagnana. Si sa, però, per certo che egli visitò i bersaglieri della Divisione Italia nei giorni dal 24 al 26 gennaio 1945 (quindi pochi giorni dopo la nascita di Giuseppe) ed è accertato che si spinse sicuramente fino nei pressi di Aulla. Ed era in quei giorni, appunto, che reparti della Divisione Italia stavano affluendo al fronte per dare il cambio agli alpini della Divisione Monterosa.
 Lo storico Davide Del Giudice, utilizzando diverse testimonianze, ricostruisce i movimenti del Duce nelle giornate 24 e 25 gennaio, ipotizzando che il 25 gennaio stesso egli sia ripartito per rientrare. Ma Mazzolini, nel suo scrupoloso diario alla data del 27 gennaio afferma, fra l’altro, ““Il Duce è tornato ieri sera dalla sua ispezione alla Divisione ITALIA””. Egli, cioè, sarebbe rientrato a Gargnano il 26 sera per cui si potrebbe ipotizzare la sua presenza in zona per tutto il giorno 25 e anche per la mattina del giorno 26. Ci si rende conto che la sua presenza a Sassi appare veramente improbabile, sia perché per raggiungerlo avrebbe dovuto percorrere la mulattiera che da Torrite sale a Sassi (era la normale via usata dai soldati. Una via carrozzabile a quel tempo non esisteva) a piedi o a dorso di mulo, sia perché una sua presenza al fronte, malgrado la grande segretezza con cui la visita venne condotta, non avrebbe potuto non lasciare qualche traccia.
 Tuttavia, alla luce di quanto detto circa i tempi della visita, tale visita appare, se non probabile, per lo meno, non impossibile.
I 18 Punti di Verona.

Premessa

Il primo rapporto nazionale del partito fascista repubblicano leva il pensiero ai caduti del fascismo repubblicano, sui fronti di guerra, nelle foibe dell’Istria e della Dalmazia, che si aggiungono alla schiera dei martiri della rivoluzione, alle falangi di tutti i morti per l’Italia; addita nella continuazione delle Forze Armate destinate ad operare accanto ai valorosi soldati del Fuhrer, le mete che sovrastano qualunque altra di importanza ed urgenza; prende atto dei decreti istitutivi dei Tribunali straordinari nei quali gli uomini del partito porteranno intransigente volontà ed esemplare giustizia, e ispirandosi alle fonti e alle realizzazioni mussoliniane, enuncia le seguenti direttive programmatiche per l’azione del partito.

In materia costituzionale interna

1 – Sia convocata la Costituente, potere sovrano di origine popolare, che dichiari la decadenza della Monarchia, condanni solennemente l’ultino Re traditore e fuggiasco, proclami la Repubblica Sociale e ne nomini il Capo.

2 – La Costituente sia composta dai rappresentanti delle provincie invase attraverso le delegazioni degli sfollati e dei rifugiati sul suolo libero.
Comprenda altresì le rappresentanze dei combattenti; quelle dei prigionieri di guerra, attraverso i rimpatriati per minorazione; quelle degli italiani all’estero; quelle della Magistratura, delle Università e di ogni altro Corpo o Istituto la cui partecipazione contribuisca a fare della Costituente la sintesi di tutti i valori della Nazione.

3 – La Costituente repubblicana dovrà assicurare al cittadino – soldato, lavoratore e contribuente – il diritto di controllo e di responsabile critica sugli atti della pubblica amministrazione.
Ogni cinque anni il cittadino sarà chiamato a pronunziarsi sulla nomina del Capo della Repubblica.
Nessun cittadino, arrestato in flagrante, o fermato per misure preventive, potrà essere trattenuto oltre i sette giorni senza un ordine della autorità giudiziaria. Tranne il caso di flagranza, anche per perquisizioni domiciliari occorrerà un ordine dell’autorità giudiziaria.
Nell’esercizio delle sue funzioni la Magistratura agirà con piena indipendenza.

4 – La negativa esperienza elettorale già fatta dall’Italia e l’esperienza parzialmente negativa di un metodo di nomina troppo rigidamente gerarchico contribuiscono entrambe ad una soluzione che concilii le opposte esigenze. Un sistema misto (ad esempio, elezione popolare dei rappresentanti alla Camera e nomina dei Ministri per parte del Capo della Repubblica e del Governo, e nel Partito, elezione di Fascio salvo ratifica e nomina del Direttorio nazionale per parte del Duce) sembra il più consigliabile.

5 – L’organizzazione a cui compete l’educazione del popolo ai problemi politici è unica.
Nel Partito, ordine di combattenti e di credenti, deve realizzarsi un organismo di assoluta purezza politica, degno di essere il custode dell’idea rivoluzionaria.
La sua tessera non è richiesta per alcun impiego od incarico.

6 – La religione della Repubblica è la cattolica apostolica romana. Ogni altro culto che non contrasti alle leggi è rispettato.

7 – Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica.

In politica estera

8 – Fine essenziale della politica estera della Repubblica dovrà essere l’unità, l’indipendenza, l’integrità territoriale della Patria nei termini marittimi ed alpini segnati dalla natura, dal sacrificio di sangue e dalla storia, termini minacciati dal nemico con l’invasione e con le promesse ai Governi rifugiati a Londra. Altro fine essenziale consisterà nel far riconoscere la necessità degli spazi vitali indispensabili ad un popolo di 45 milioni di abitanti sopra una area insufficiente a nutrirli.
Tale politica si adopererà inoltre per la realizzazione di una comunità europea, con la federazione di tutte le Nazioni che accettino i seguenti principi fondamentali:
a)   eliminazione dei secolari intrighi britannici dal nostro Continente;
b)   abolizione del sistema capitalistico interno e lotta contro le plutocrazie monsiali;
c)   valorizzazione, a beneficio dei popoli europei e di quelli autoctoni, delle risorse naturali dell’Africa, nel rispetto assoluto di quei popoli, in ispecie musulmani, che, come l’Egitto, sono già civilmente e nazionalmente organizzati.

In materia sociale
9 – Base della Repubblica Sociale e suo oggetto primario è il lavoro, manuale, tecnico, intellettuale, in ogni sua manifestazione.

10 – La proprietà privata, frutto del lavoro e del risparmio individuale, integrazione della personalità umana, è garantita dallo Stato.Essa non deve però diventare disintegratrice della personalità fisica e morale di altri uomini, attraverso lo sfruttamento del loro lavoro.

11 – Nell’economia nazionale tutto ciò che per dimensioni o funzioni esce dall’interesse singolo per entrare nell’interesse collettivo, appartiene alla sfera di azione che è propria dello Stato.
I pubblici servizi, e di regola, le fabbricazioni belliche debbono venire gestiti dallo Stato a mezzo di Enti parastatali.

12 – In ogni azienda (industriale, privata, parastatale, statale) le rappresentanze dei tecnici e degli operai coopereranno intimamente – attraverso una conoscenza diretta della gestione – all’equa ripartizione degli utili tra il fondo di riserva, il frutto al capitale azionario e la partecipazione agli utili stessi per parte dei lavoratori.
In alcune imprese ciò potrà avvenire con una estensione delle prerogative delle attuali Commissioni di fabbrica. In altre, sostituendo i Consigli di amministrazione con Consigli di gestione composti da tecnici e da operai con un rappresentante dello Stato. In altre, ancora, in forma di cooperativa parasindacale.

13 – Nell’agricoltura, l’iniziativa privata del proprietario trova il suo limite là dove l’iniziativa stessa viene a mancare. L’esproprio delle terre incolta e delle aziende mal gestite può portare alla lottizzazione fra braccianti da trasformare in coltivatori diretti, o alla costituzione di aziende cooperative, parasindacali, o parastatali, a seconda delle varie esigenze dell’economia agricola.
Ciò è del resto previsto dalle leggi vigenti, alla cui applicazione il Partito e le organizzazioni sindacali stanno imprimendo l’impulso necessario.

14 – E’ pienamente riconosciuto ai coltivatori diretti, agli artigiani, ai professionisti, agli artisti il diritto di esplicare le proprie attività produttive individualmente, per famiglie o per nuclei, salvo gli obblighi di consegnare agli ammassi la quantità di prodotti stabiliti dalla legge o di sottoporre a controllo le tariffe delle prestazioni.

15 – Quello della casa non è soltanto un diritto di proprietà, è un diritto alla proprietà. Il Partito iscrive nel suo programma la creazione di un Ente nazionale per la casa del popolo, il quale, assorbendo lo Istituto esistente e ampliandone al massimo l’azione, provveda a fornire in proprietà la casa alle famiglie dei lavoratori di ogni categoria, mediante diretta costruzione di nuove abitazioni o graduale riscatto delle esistenti. In proposito è da affermare il principio generale che l’affitto – una volta rimborsato il capitale e pagatone il giusto frutto – costituisce titolo di acquisto.
Come primo compito, l’Ente risolverà i problemi derivanti dalle distruzioni di guerra, con requisizione e distribuzione di locali inutilizzati e con costruzioni provvisorie.

16 – Il lavoratore è iscritto d’autorità nel sindacato di categoria, senza che ciò gli impedisca di trasferirsi in altro sindacato quando ne abbia i requisiti. I sindacati convergono in una unica Confederazione che comprende tutti i lavoratori, i tecnici, i professionisti, con esclusione dei proprietari che non siano dirigenti o tecnici. Essa si denomina Confederazione generale del Lavoro, della Tecnica e delle Arti.
I dipendenti delle imprese industriali dello Stato e dei servizi pubblici formano sindacati di categoria, come ogni altro lavoratore.
Tutte le imponenti provvidenze sociali realizzate dal Regime fescista in un ventennio restano integre. La Carta del Lavoro ne costituisce nella sua lettera la consacrazione, così come costituisce nel suo spirito il punto di partenza per l’ulteriore cammino.

17 – In linea di attualità il Partito stima indilazionabile un adeguamento salariale per i lavoratori attraverso l’adozione di minimi nazionali e pronte revisioni locali, e più ancora per i piccoli e medi impiegati tanto statali che privati. Ma perché il provvedimento non riesca inefficace e alla fine dannoso per tutti occorre che con spacci cooperativi, spacci d’azienda, estensione dei compiti della “Provvida”, requisizione dei negozi colpevoli di infrazioni e loro gestione parastatale o cooperativa, si ottenga il risultato di pagare in viveri ai prezzi ufficiali una parte del salario. Solo così si contribuirà alla stabilità dei prezzi e della moneta e al risanamento del mercato. Quanto al mercato nero, si chiede che gli speculatori – al pari dei traditori e dei disfattisti – rientrino nella competenza dei Tribunali straordinari e siano passibili di pena di morte.

18 – Con questo preambolo alla Costituente il Partito dimostra non soltanto di andare verso il popolo, ma di stare col popolo.
Da parte sua, il popolo italiano deve rendersi conto che vi è per esso un solo modo di difendere le sue conquiste di ieri, oggi, domani : ributtare l’invasione schiavistica delle plutocrazie anglo-americane, la quale, per mille precisi segni, vuole rendere ancora più angusta e misera la vita degli italiani. V’è un solo modo di raggiungere tutte le mete sociali: combattere, lavorare, vincere.

La fine della R.S.I.

 Mussolini, che il 18 aprile si era portato a Milano e il 25 a Como, alle ore 8 del 27 aprile viene catturato dai partigiani nei pressi di Dongo mentre con alcuni gerarchi, uomini della Brigata Nera di Lucca e un reparto tedesco si sta dirigendo verso Nord.
 Secondo la versione partigiana (ormai da molti messa in dubbio) Mussolini, che era stato isolato dagli altri gerarchi, viene ucciso insieme a Claretta Petacci a Giulino di Mezzegra, davanti al cancello di Villa Belmonte, alle ore 16,20 del 28 aprile 1944.  A Dongo, alle ore 17,48 dello stesso giorno, vengono uccisi quindici gerarchi o presunti tali : Pavolini, Barracu, Mezzasoma, Zerbino, Liverani, Romano, Porta, Coppola, Daquanno, Utimpergher, Calistri, Casalinovo, Nudi, Bombacci, Gatti. Ed anche Marcello Petacci, che i gerarchi non vollero fosse fucilato con loro, fu ucciso subito dopo.
 Il 29 i diciotto cadaveri vengono portati a Milano con un camion e appesi per i piedi alla tettoia di un distributore di benzina a Piazzale Loreto. I cadaveri vengono vergognosamente insultati e vilipesi da una folla imbarbarita.
 E non furono i soli morti della R.S.I. In quei giorni si scatenò una feroce caccia al fascista e diverse decine di migliaia di fascisti, civili o militari, furono trucidati, spesso in modo orrendo, anche quando, fidando nella parola del nemico che garantiva salva la vita, avevano già deposto le armi. Molte le stragi da ricordare, avvenute soprattutto nel nord Italia, opera quasi sempre di partigiani comunisti.
 Le operazioni di guerra in Italia cessarono ufficialmente con la nota resa di Caserta, firmata il 29 aprile 1945 da Germania e R.S.I. Essa prevedeva il cessate il fuoco alle ore 18 del 2 maggio 1945.
 Alcune decine di migliaia di combattenti della R.S.I., più fortunati, ebbero salva la vita e furono rinchiusi in campi di concentramento. Circa 35.000 di essi furono rinchiusi nel Campo di concentramento di Coltano, presso Pisa, dove vissero in condizioni disumane fino all’autunno, allorché i sopravvissuti poterono tornare in libertà. Non tutti, però, poterono tornare veramente liberi alle loro case. Molti dovettero vivere nascosti ancora per mesi, per non essere assassinati dai partigiani comunisti, ancora ben armati e ancora a caccia di fascisti. E per lunghi anni i fascisti superstiti patiranno le conseguenze di una feroce discriminazione, che li condannerà ai margini della società, costringendoli a lavori spesso umili, quasi sempre autonomi, essendo stati quasi tutti rimossi dai loro impieghi mediante la così detta “epurazione”. La lotta per la sopravvivenza delle loro persone e dei loro ideali fu, per molti fascisti della R.S.I., la continuazione di una guerra che per loro non era ancora finita. E nessuno si è arreso.

Le vicende della guerra

E, naturalmente, impegno prioritario del governo della RSI era quello di contrastare, a fianco dei tedeschi, l’avanzata degli anglo-americani.
Che, però, non si arrestava.
 Dopo la rapida occupazione della Sicilia, fu attaccato il territorio metropolitano con lo sbarco in Calabria (Operazione Baytown) del 3 settembre e, successivamente, con quello della 5° Armata U.S.A. a Salerno del 9 settembre alle ore 6 (Operazione Avalanche). Il Gen. Kesserling il 12 tenta un contrattacco ma, dopo due giorni, massicci attacchi dal cielo e dal mare lo costringono a ritirarsi.
 Il 1° ottobre Napoli è perduto. Una prima linea di difesa si stabilì a Nord di Napoli, sul fiume Volturno, ma la pressione degli anglo-americani costrinse le truppe tedesche a ritirarsi sul fiume Garigliano. Tale linea, che si chiamò “Gustav”,  comprendeva Montecassino e, lungo il fiume Sangro giungeva all’Adriatico. Il 31 dicembre i tedeschi sono attestati su queste linea. Essa resistette alcuni mesi.
Ma il 22 gennaio 1944 gli anglo-americani sbarcarono a Nettuno e riuscirono a stabilire una testa di ponte fra Anzio e Nettuno. I tedeschi, con il valido contributo dei primi reparti combattenti della R.S.I. (Btg “Nembo” dal 12 febbraio, Btg “Barbarigo” dal 4 marzo, il Gruppo “San Giorgio” dall’11 marzo, le SS italiane dal 17 marzo e il Rgt “Folgore” dal 28 maggio) ne bloccarono l’espansione, ma non riuscirono a ricacciarli in mare, malgrado l’impiego di cinque divisioni: la 26° e la Herman Goring corazzate, la 3° e la 90° di granatieri corazzati e la 4° paracadutisti. Il 1 febbraio si ebbero durissimi combattimenti fra Aprilia e Cisterna di Latina.
Il 7 aprile riprende l’iniziativa degli anglo-americani e i combattimenti si riaccendono durissimi da Cassino al mare. L’11 maggio l’offensiva si intensifica e i tedeschi, fra il 15 e il 16 maggio iniziano a ritirarsi.
  Montecassino, la cui abbazia fu distrutta dai bombardieri anglo-americani il 15 febbraio 1944, fu occupata dai polacchi del Gen. Abders (reparto condotto dal Ten. Podolski) il 18 maggio 1944 e gli anglo-americani risalirono verso Nord.
   Il tentativo di costituire una nuova linea difensiva più a nord, la linea “Hitler” non portò risultati apprezzabili.
 E il 23 maggio la 5° armata americana si congiunge con le truppe di Anzio e Nettuno a Borgo Grappa.
Ormai la strada per Roma è aperta. Ai primi di giugno a contrastare le divisioni anglo-americane sono rimasti solo gli italiani della R.S.I. Reparti del “Barbarigo”, del “Nembo” e, soprattutto, i paracadutisti del “Folgore” del Maggiore Rizzatti, che si immolarono fra Pratica di Mare e Castel di Decima. Di 980 uomini ne sopravvissero 30, che si ritirarono combattendo. Fra i caduti il comandante Rizzatti, caduto mentre attaccava un carro armato con le bombe a mano. Gli fu conferita la Medaglia d’Oro alla memoria.
Il 4 giugno 1944 alle ore 19,15 un’avanguardia dell’88° Divisione di Fanteria U.S.A. arriva in Piazza Venezia a Roma. La caduta di Roma suscitò un’impressione fortissima. E imbaldanzì gli alleati che, anche sfruttando la carica psicologica che tale conquista aveva dato agli eserciti inglese e americano, il 6 giugno sbarcarono in Normandia, aprendo così un nuovo fronte ad occidente. L’11 agosto cade Firenze. L’avanzata del nemico è contrastata passo passo, ma si è costretti ad arretrare. Ai primi di settembre gli italo-tedeschi si arroccano su quella che sarà l’ultima linea di difesa: la linea “gotica”, che va dalla Versilia all’Emilia a sud di Bologna.
 Intanto, in agosto, gli alleati erano sbarcati anche a Tolone, nel sud della Francia.
 La situazione della RSI si fa sempre più drammatica. Eppure lo Stato continua a funzionare, Mussolini difende con le unghie e con i denti l’autonomia della sua Repubblica e tenta disperatamente, anche con atti di grande clemenza, di attenuare gli effetti nefasti della guerra civile. E anche l’attività legislativa non si arresta. Il 12 febbraio 1944 il Consiglio dei Ministri approva, malgrado l’ostilità dei tedeschi, il decreto sulla “Socializzazione delle imprese”, che rivoluziona i rapporti all’interno del mondo del lavoro e che, a tutt’oggi, rappresenta la legislazione più avanzata in campo sociale.

Il governo Badoglio e l’8 settembre

Il Tradimento.

Il governo Badoglio e l’8 settembre

Il re affida l’incarico di formare il nuovo governo al Generale Pietro Badoglio che annuncia subito che la guerra continua a fianco dell’alleato germanico e vieta qualsiasi manifestazione. In un articolo su “La Nazione” del 4.9.05 pag. 24 Sergio Zavoli ricorda gli ordini drastici impartiti ai militari chiusi nelle caserme: “”1) Muovendo contro gruppi di individui che perturbino l’ordine e non si attengano a prescrizioni di autorità militari, si proceda in formazione di combattimento e si apra il fuoco a distanza anche con mortai e artiglieria; senza preavviso di sorta, come se si procedesse contro truppe nemiche. 2) Non è ammesso il tiro in aria. Si tira sempre a colpire. Come in combattimento. 3) I caporioni e gli istigatori di disordini, riconosciuti come tali, siano senz’altro fucilati se presi sul fatto. 4) Il militare che, impegnato in servizio di ordine pubblico, compia il minimo gesto di solidarietà con perturbatori dell’ordine, o si ribelli, o non obbedisca agli ordini, o vilipenda superiori o istiuzioni, venga anch’esso, immediatamente, passato per le armi.””  E questi ordini non furono senza effetto. Dice sempre Sergio Zavoli: “” Delle stragi consumate in Italia nei famosi “quarantacinque giorni” si è parlato ben poco; ma furono molte, e la censura cercò di nasconderle: Nove operai uccisi alle “Reggiane”, 23 morti e 70 feriti a Bari…., altri morti a Torino, a Castellammare di Stabia e così via, qua e là per il Paese. “” Senza dimenticare la vile uccisione di Ettore Muti da parte dei carabinieri, per ordine di Badoglio. In realtà egli avvia da subito contatti con gli anglo-americani per trattare le condizioni di un armistizio. Le trattative proseguono ma gli alleati anglo-americani vogliono la resa senza condizioni.
 E il 3 settembre 1943 a Cassibile, presso Siracusa, il Gen. Castellano firma l’armistizio. Lo stesso giorno gli alleati sbarcano in Calabria e cominciano a risalire la penisola. Badoglio e il re, che temono le reazioni della Germania, cui fino all’ultimo si è giurata amicizia e rispetto del patto di alleanza, vorrebbero ritardare l’annuncio dell’armistizio (intanto, ad armistizio già firmato, i bombardieri americani continuano a seminare morte in Italia), ma la radio americana, alle ore 17,45 dell’8 settembre diffonde la notizia. E due ore dopo anche Badoglio è costretto a dare l’annuncio. Alle 19,45 di quel mercoledì 8 settembre la sua voce registrata scandiva alla radio : “Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell’intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla Nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente ogni atto di ostilità contro le forze angloamericane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.”
 Subito dopo fugge con il re, la sua famiglia e alcuni generali. Nelle prime ore del 10 a Ortona si imbarcano in 57 sulla corvetta Baionetta e dopo poche ore sono a Brindisi, in territorio già occupato dagli ex-nemici.
 L’esercito italiano, lasciato senza ordini, si disperde, la flotta, ancora in piena efficienza, vergognosamente va a Malta a consegnarsi agli inglesi. Molti italiani sono indignati e non riescono ad accettare la resa ignominiosa. Il comandante Fecia di Cossato, eroico sommergibilista atlantico, non reggerà alla vergogna e il 27 agosto 1944 a Napoli si toglierà la vita lasciando scritto alla madre “” siamo stati indegnamente traditi e ci troviamo ad avere commesso un gesto ignobile…”” Lo stesso Eisenhower nel suo “Diario di guerra” pare abbia scritto: “”…la resa dell’Italia fu uno sporco affare. Tutte le nazioni elencano nella loro storia guerre vinte e guerre perse, ma l’Italia è la sola ad aver perduto questa guerra con disonore, salvato solo in parte dal sacrificio dei combattenti della R.S.I….””.
In effetti quando all’armistizio “corto” firmato il 3 settembre e che constava di soli 12 articoli e contemplava soltanto la cessazione delle attività militari, seguì l’armistizio “lungo” firmato da Badoglio a Malta sulla nave “Nelson” il 29 settembre (erano presenti Badoglio, Ambrosio, Roatta, Sandalli, De Courten per il regno del Sud ed Eisenhower, Cunningham e altri per gli alleati), ci si rese conto della eccezionale durezza delle condizioni: Il nuovo testo, composto da 44 minuziosi articoli, stabiliva che al governo italiano veniva tolta, praticamente, ogni potestà. Tutto, assolutamente tutto, doveva passare sotto il controllo degli anglo-americani, che imposero, addirittura, delle modifiche legislative. In pratica l’Italia del sud perdeva ogni sovranità. (1)
E i tedeschi, che, dopo l’arresto di Mussolini avevano fatto affluire numerose truppe, catturano e deportano in Germania molti sbandati. Regna il caos. Modesti tentativi di resistenza ai tedeschi si hanno a Roma ma cessano subito. Il 10 settembre il Gen. Carboni si arrende ai tedeschi.
 Il 13 ottobre Badoglio, contraddicendo clamorosamente la sua dichiarata volontà di voler ottenere la pace, dichiara guerra ai tedeschi.
NOTA: Ogni legge e ogni decisione del governo italiano del sud doveva necessariamente passare al vaglio del Governo Militare alleato il quale, valutata l’opportunità di farlo, ne ordinava l’esecuzione. A titolo di esempio: Il 18 ottobre 1944 sulla Gazzetta Ufficiale del Regno n. 70  veniva pubblicato il Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249 “Assetto della legislazione nei territori liberati” (col quale venivano dichiarati “privi di efficacia” le leggi e gli atti della R.S.I.). Ebbene: Tale decreto entrò in vigore soltanto il 26 ottobre 1944, allorché la sua entrata in vigore fu ordinata dal Governo Militare alleato. Fra le DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO, infatti, comparve quel giorno la disposizione seguente: “”Io, Brigadiere Generale G.R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 70 del 18 ottobre 1944 della Gazzetta Ufficiale entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della Gazzetta Ufficiale. E’ escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.
 In data 26 ottobre 1944     Firmato: G.R.UPJOHN Brigadiere Generale Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo.

Il nuovo Governo Repubblicano

Il 23 settembre Mussolini rientra in Italia e, alla Rocca delle Caminate, sua residenza personale, costituisce il Governo della nuova Repubblica. Il giorno 23 stesso alle ore 14 si ha, nella sede dell’ambasciata germanica a Roma, la prima breve riunione del governo, presieduta da Pavolini.
Il nuovo stato si chiamerà Repubblica Sociale Italiana (Tale denominazione, però, verrà deliberata dal Consiglio dei Ministri il 24 novembre 1943). Essa avrà Mussolini come Capo dello Stato e del governo e Ministro degli Esteri, con Graziani Ministro della Difesa Nazionale, Buffarini Guidi Ministro dell’Interno, Ferdinando Mezzasoma Ministro della Cultura Popolare e tutti gli altri (vedi alla voce “Governo”).
Il 28 settembre inizia il funzionamento del nuovo Stato. In quella data, infatti, ha luogo la prima riunione del Consiglio dei Ministri al completo. Queste le prime cinque deliberazioni:
1)       A seguito della conferma della dichiarazione di città aperta per Roma, il Governo fissa la propria sede in altra località presso il Quartiere Generale delle Forze Armate.
2)       L’attuale senato di nomina regia è disciolto ed abolito. La Costituente prenderà in esame  la opportunità della sua eventuale ricostruzione secondo gli ordinamenti del nuovo Stato Fascista Repubblicano.
3)       Nella riorganizzazione in atto delle Forze Armate, le forze terrestri, marittime ed aeree vengono rispettivamente inquadrate nella Milizia, nella Marina, e nell’Aeronautica dello Stato Fascista Repubblicano. Il reclutamento avviene per volontariato e per coscrizione. Per gli ufficiali e i sottufficiali, mentre sono rispettati i diritti acquisiti, il trattamento morale ed economico viene adeguato all’alto compito di un moderno organismo militare ed alle nuove esigenze della vita sociale.
4)       In conformità dell’indirizzo di politica sociale perseguita dal P.F.R., e quale necessaria premessa per le ulteriori e rapide realizzazioni, viene decisa la fusione delle Confederazioni Sindacali in una sola Confederazione Generale del Lavoro e della Tecnica. La Confederazione opera nell’ambito e nel clima del Partito il quale le conferisce tutta la propria forza rivoluzionaria.
5)       La commissione per l’accertamento degli illeciti arricchimenti dei gerarchi fascisti, costituita dal cessato governo,  rimane in funzione estendendo, per altro, l’accertamento sugli illeciti guadagni a tutti coloro, senza distinzione di partito, che hanno, negli ultimi trenta anni, ricoperto cariche politiche od incarichi pubblici, ivi compresi i funzionari e i militari.

A chiusura dei lavori un comunicato diceva:
 “” Con l’indirizzo approvato dal Consiglio dei Ministri del 27 settembre si da inizio al funzionamento del nuovo Stato Fascista Repubblicano il quale troverà nella Costituente , che sarà prossimamente convocata, la promulgazione dei suoi definitivi ordinamenti costituzionali. Da oggi e fino a quel giorno il Duce assume le funzioni di Capo dello Stato Fascista Repubblicano.””

Il nuovo esercito della Repubblica

Da questa data del 28 settembre 1943, quindi, nasce ufficialmente anche l’esercito della R.S.I. Esso finirà col contare complessivamente (tenendo conto anche dei lavoratori militarizzati) oltre un milione di uomini fra volontari e giovani di leva delle classi 1923, 1924 e 1925. In realtà fin dall’annuncio dell’armistizio ci fu chi si rifiutò di accettarlo, come il Principe Junio Valerio Borghese e la sua “Decima Flottiglia MAS” a La Spezia, il Maggiore Edoardo Sala che, con il III Btg del 185° Rgt Paracadutisti, già nel settembre combatteva in Calabria a fianco dei tedeschi, il XII Btg della Div. Nembo del Magg. Rizzatti che non si arrende e dalla Sardegna l’11 settembre passa in Corsica, alcuni Battaglioni della Milizia, i sommergibilisti del Comandante Enzo Grossi a Bordeaux, reparti della DICAT e altri reparti minori. Vedi, ad esempio, il Ten. Rino Cozzarini, di 25 anni, volontario, che subito dopo l’8 settembre raccolse soldati sbandati e formò un reparto (Btg Bersaglieri “ M” Mussolini”) che arrivò a contare 1200 uomini e che già a fine ottobre era sulla linea di combattimento a fianco dell’alleato germanico. Il Cozzarini, promosso capitano, suscitò l’ammirazione degli alleati e dei nemici. L’11 novembre 1943 egli cadde a Mignano Montelungo e fu insignito di M.d’O. alla memoria. Vedi anche il caso del Capitano Ulrico Ripandelli che inviò al Duce il seguente telegramma: “ Gli ufficiali, sottufficiali e carristi usciti dalle fila del III Btg carri, schieratisi con i loro carri al fianco dei camerati tedeschi fin dall’11 settembre, esultano di poter continuare a combattere ai Vostri ordini per la liberazione e la grandezza della Patria immortale. Vinceremo ! F.to: Comando 118° battaglione carri della 218° Divisione alpini tedesca. Il comandante capitano: Ulrico Ripandelli”. Borghese non ammainò mai la bandiera della sua Decima Flottiglia Mas e aprì immediatamente a La Spezia una campagna di arruolamento che vide migliaia di giovani e di giovanissimi accorrere per arruolarsi. Già il 14 settembre Borghese stipulò con i tedeschi un accordo che riconosceva l’esistenza della Decima e le concedeva ampia autonomia. Sala non sciolse il suo reggimento di paracadutisti e si mise a disposizione dell’alleato tedesco per continuare la guerra al suo fianco. Lo stesso fecero la Legione “Tagliamento”, i sommergibilisti di Bordeaux e  le altre unità minori.
 E immediatamente dopo si ricostituirono reparti di bersaglieri (Btg. “9 settembre”, Btg. “Goffredo Mameli”, Btg. “Benito Mussolini”) , di Camicie Nere, di SS italiane e alcune unità speciali.
  Il 1° ottobre il Maresciallo Graziani parlerà a Roma al Teatro Adriano a una platea di 4000 ufficiali esortandoli ad una scelta “per l’onore”. Ben 400 ufficiali della “Piave” aderiranno e si arruoleranno immediatamente. In totale aderiranno alla R.S.I. 300 generali e 62000 ufficiali.
 Intanto anche fra i militari internati in Germania ci furono molte adesioni alla R.S.I. e, con 12000 di questi uomini, si iniziò la costituzione delle quattro Grandi Unità (Divisioni Monterosa, San Marco, Italia e Littorio) che sarebbero state addestrate in Germania e avrebbero costituito il nerbo del nuovo esercito. Alla cosa fu data la massima importanza. E Mussolini si recò in Germania a visitare le divisioni in aprile 1944 (il 22 è in visita alla “San Marco”) e in luglio (il 16 visita la “Monterosa”, il 17 la “Italia”, il 18 la “San Marco” e il 19 la “Littorio”). La divisione “Italia”, poi, sarà visitata da Mussolini anche il 27 gennaio 1945 in prossimità del fronte della Garfagnana. Qui il Duce consumerà il rancio coi soldati.
 Oltre a ciò, in data 1° dicembre rientrano dalla Germania diecimila ex internati per riprendere le armi contro gli anglo-americani.
Ora i soldati italiani sono equiparati, come trattamento, ai soldati germanici (Decreto del Duce in data 2 novembre).
 E il 20 novembre 1943 nasce la Guardia Nazionale Repubblicana, con a capo il gerarca carrarino Renato Ricci. Essa “è formata dalla M.V.S.N., dall’Arma dei Carabinieri ( Il Consiglio dei Ministri del 27 ottobre aveva stabilito che “Restano in servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico i Carabinieri e la Guardia di Finanza”) e dalla Polizia dell’Africa Italiana (P.A.I.)” . Essa, il 15 agosto 1944, verrà definita “primo corpo combattente dell’Esercito Repubblicano” e non avrà più compiti di polizia. E il 21 agosto il Duce in persona assume il comando della G.N.R.
 Dalla data del 2 dicembre 1943, ufficialmente, truppe regolari della R.S.I. sono sul fronte di combattimento.
Il 17.1.1944 reparti della X° MAS e del Btg. SAN MARCO pronunciano giuramento.
Il 29 gennaio i gladi circondati da fronde di quercia e di alloro sostituiscono le stellette.
Il 9 febbraio, anniversario della Repubblica Romana del 1849, le nuove truppe della R.S.I. giurano solennemente con la formula “” Giuro di servire e difendere la Repubblica Sociale Italiana nelle sue istituzioni e nelle sue leggi, nel suo onore e nel suo territorio, in pace e in guerra, fino al sacrificio supremo. Lo giuro dinanzi a Dio e ai Caduti per la unità, l’indipendenza e l’avvenire della Patria””.
Il 19 febbraio il Battaglione “Barbarigo” della Decima riceve dal Comandante Borghese la bandiera di combattimento.
E il 20 febbraio è in linea a Nettuno e riceve il battesimo del fuoco.
Il 9 marzo viene costituito il Servizio Ausiliario Femminile (S.A.F.)
Il 12 marzo viene emesso il primo Bollettino di Guerra della R.S.I.: Calma sul fronte di Cassino e lotta accanita su quello di Anzio.
Il 16 marzo il Btg paracadutisti “Nembo” e il Btg “Barbarigo” della “Decima” si coprono di gloria ad Anzio.
Il 22 maggio Kesserling in persona si compiace per il comportamento del Btg “Barbarigo”.
E il 31 maggio va in linea sul fronte di Roma il Btg. Paracadutisti “Folgore”, che il 10 giugno verrà citato nel Bollettino germanico.
 Con Decreto del 30 giugno 1944, poi, il PFR si trasformerà in una struttura militare con la formazione delle “Brigate Nere”.
TRIBUNALE SUPREMO MILITARE
               Sentenza n. 747 del 26 aprile 1954

“” In questa sede non può trovare asilo passione politica alcuna. Nell’immediato dopoguerra le divergenze politiche e ideali, i risentimenti delle famiglie e degli individui, il sangue sparso e la visione della Patria umiliata, dilaniata e infranta, ebbero indubbiamente influenza sul corso normale della  Giustizia che, attraverso l’Alta Corte e le Sezioni Speciali di Corte d’Assise, pronunciò talvolta severissime ed estreme condanne. Ma oggi che il Paese può dirsi risorto, mercè l’opera costruttiva dei suoi Governi e il sacrificio, l’energia e la forza d’animo di tutto il Popolo italiano, la Giustizia deve adempiere con la maggiore serenità ed obiettività possibile la sua missione, sceverando la colpa dall’errore, il delitto dall’azione ritenuta di giovamento nel divenire della Patria, e soprattutto rimanendo nei binari della legge. Questo Tribunale Supremo Militare ricorda l’anelito di pacificazione che pervade tutto il Popolo italiano e tutti i partiti, niuno escluso, anelito tradotto dai singoli Governi che si sono susseguiti, dal 1946 a oggi, in decreti di Sovrana clemenza, intesi a porre sempre più sullo stesso piano morale tutti gli italiani in buona fede, per modo che tutti si sentano figli della stessa Patria e non vi siano più dei tollerati, degli umiliati e dei reietti, cui si possa, ad ogni istante, rinfacciare un passato che fu piuttosto opera del fato, che degli individui, salvo la legittima repressione dell’azione delittuosa, da chiunque commessa, secondo i canoni immutabili del puro diritto.
 Le leggi che continuamente si susseguono in pro della pacificazione (da ultimo la pensione concessa agli appartenenti alla Milizia), dimostrano a chiare note l’indirizzo non solo giuridico, ma altresì etico del Governo e del Parlamento.
 La cronaca sta diventando storia. Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 e nei primi anni del dopoguerra, “quelli del Nord” additavano come traditori “quelli del Sud” e viceversa. Gli appartenenti alla Repubblica Sociale Italiana si ritenevano unici depositari dell’onore militare e dell’amor di Patria, e lo stesso ritenevano coloro che avevano seguito il Governo del Re.
 Un popolo di antica civiltà romana e cristiana, un popolo che ha sempre insegnato al mondo il giusto cammino, era, dunque, diventato un popolo di traditori.  Le leggi del vincitore avevano dettato severissime norme contro il collaborazionismo; ma al giudice spettava e spetta di esaminare e vagliare se tradimento ci fu, o se solo vi fu incomprensione o errore.
 Questo Tribunale Supremo Militare, giudice esclusivo del diritto, sente l’altezza del suo compito, nell’ora in cui è doveroso esprimere una valutazione e un esame approfondito, sereno e obiettivo delle questioni proposte, nel rispetto delle Convenzioni internazionali e del diritto interno, e nello spirito cui oggi si informano Governo e Parlamento.
 Pertanto appare necessario prendere anzitutto in esame talune questioni fondamentali trattate dalla gravata sentenza e specialmente quelle che concernono il carattere della Repubblica Sociale Italiana, la posizione giuridica dei partigiani, gli ordini e i bandi emanati dai Comandi partigiani e, infine, le discriminanti concernenti l’adempimento del dovere e lo stato di necessità.”
                                                        PRIMO
       CARATTERE DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
“…Dopo l’armistizio dell’8 settembre ’43, la sovranità di fatto o meglio l’autorità del potere legale, fu nella parte dell’Italia ove risiedeva il Governo legittimo, esercitata dalle Potenze alleate occupanti. Non poteva altrimenti essere, dal momento che, durante il regime di armistizio, permaneva lo stato di guerra e l’occupante era sempre giuridicamente “il nemico”.
 Basti considerare che tutte le leggi e tutti i decreti, compresa la legge sulle sanzioni contro il Fascismo (Ordinanza n.2 della commissione alleata in data 27 aprile 1945), ricevevano piena forza ed effetto di legge a seguito di ordini degli alleati. Pertanto il Governo del Re era un Governo che esercitava il suo potere “sub condizione”, nei limiti assegnati dal comando degli eserciti nemici.
 Le situazioni contingenti che ebbero a verificarsi per la dichiarazione di guerra alla Germania, per la cobelligeranza e per i comuni interessi esistenti tra lo Stato italiano e gli Stati alleati, non possono mutare e trasformare la situazione giuridica che si era creata secondo quelle che erano le regole del diritto internazionale.
 Se questi erano gli aspetti giuridici della Sovranità nell’Italia del Sud,  non poteva per certo il legittimo governo italiano, che aveva solo quella limitata potestà che le potenze occupanti gli concedevano, interferire nell’Italia del Nord e del Centro, dove gli alleati non erano ancora pervenuti. L’autorità del potere legale era colà in altre mani: una nuova organizzazione politica erasi creata, con un proprio governo e, cioè, la Repubblica Sociale Italiana, riconosciuta come Stato soltanto dalla Germania e dai suoi alleati.
 Indubbiamente tale nuovo Stato non poteva essere considerato soggetto di diritto internazionale, con gli attributi della piena sovranità dagli Stati che non lo avevano riconosciuto; esso assumeva, almeno formalmente, la piena personalità giuridica solo di fronte agli Stati che gli avevano conferito detto riconoscimento. Tuttavia non poteva, nel campo del diritto delle genti, negarsi che, comunque, un’organizzazione statuale, sia pure di fatto, esisteva, avente capacità giuridica propria e una propria sfera, sia pur limitata, di autonomia, la quale ultima, si rilevi, non è sinonimo di indipendenza e di sovranità che altrimenti dovrebbe parlarsi di  Stato di diritto.
 E’ comunemente accettato nella dottrina internazionalistica che, nel caso si verifichi un movimento insurrezionale, sussiste un governo di fatto in quella parte di territorio assoggettato al controllo degli insorti e sottratta al controllo del governo legittimo.
 Quest’ultimo perde, “de facto”, le attribuzioni e le competenze di diritto internazionale, condizionate all’esercizio della potestà territoriale, essendo ad esso succeduto, in quella parte di territorio, il governo degli insorti.
 Indubbiamente pressoché immutato era rimasto l’ordine giuridico esistente nella Repubblica Sociale Italiana: gli stessi codici, le stesse leggi venivano applicati dagli organi del potere esecutivo e dalla Magistratura. L’organizzazione statuale si manteneva in piedi a mezzo delle autorità preposte (dei Prefetti, delle Corti e dei Tribunali, degli uffici esecutivi, delle Forze Armate e di Polizia).
 Evidentemente l’Autorità tedesca ebbe allora ad inserirsi nella vita italiana del centro-nord, con i suoi principi e i suoi durissimi metodi di lotta; indubbiamente le autorità della Repubblica Sociale Italiana subirono talvolta la pressione e le direttive del loro alleato, pur opponendosi spesso con energia alle sue iniziative; ma tutto ciò non può mutare la posizione giuridica della Repubblica Sociale Italiana, di essere un governo di fatto, sia pure a titolo provvisorio, che manteneva relazioni diplomatiche con alcuni Stati e intrecciava rapporti internazionali, quanto meno ufficiosi, con molti altri che pur non l’avevano riconosciuta.
 La storia di tutte le guerre insegna che molto spesso, anche quando trattasi di alleati, che insieme combattono sul territorio appartenente ad uno di essi, lo Stato più forte e più potente finisce col prendere le maggiori iniziative, interferendo nella vita e nella potestà dello Stato meno forte, imponendo le sue direttive e, talvolta, la sua forza e i suoi tribunali (esempio: corpi di spedizione alleati nella guerra 1915-1918 in territorio greco). Tuttavia la situazione di fatto che viene a crearsi tra l’alleato più potente e quello meno forte non incide sul carattere formale e giuridico dell’alleanza. Da ciò consegue che, nella specie, non basta rifarsi ai metodi tedeschi, per dedurne che essi erano gli occupanti e per negare alla Repubblica Sociale Italiana il carattere di un governo di fatto; né la situazione fluida, durata pochi giorni, tra l’8 e il 23 settembre 1943, giorno in cui Mussolini ebbe a proclamarsi capo dello Stato fascista repubblicano e capo del governo, autorizza a ritenere che solo un regime di occupazione siasi costituito nel centro-nord dell’Italia, ad opera delle Forze Armate tedesche. Si dimentica in tal modo che anche le Forze Armate alle dipendenze di Mussolini e di Rodolfo Graziani occupavano il territorio suddetto. Che l’Ordinanza Kesserling, in data 11 settembre 1943, che assoggettava il territorio italiano alle leggi tedesche, cessò di avere efficacia proprio con il 23 settembre 1943, quando, se pur non ancora proclamata la Repubblica Sociale Italiana (che nacque il 25 novembre 1943), esisteva già il cosiddetto Stato Fascista Repubblicano.
 Certo è che in quei giorni la sovranità dello Stato italiano si ridusse solo ad una consistenza formale e giuridica: il Re aveva lasciato la capitale e con il suo governo aveva, a seguito dell’armistizio, preso contatto con gli alleati, nel nobile intento di salvare l’unità e l’indipendenza d’Italia. Il Governo legittimo potè così incominciare a consolidarsi, secondo le direttive degli alleati e a lanciare i suoi ordini e i suoi proclami.
 Dal parallelo che scaturisce tra il regime del centro-nord e quello del sud appare, dunque, che “de facto”, il Governo legittimo e quello di Mussolini avevano una libertà limitata: “de jure” era, peraltro, preclusa, al governo legittimo, ogni indipendenza, mentre invece tale formale preclusione non esisteva per la Repubblica Sociale Italiana che emanava le sue leggi e i suoi decreti senza l’autorizzazione dell’alleato tedesco.
 Quando vuol darsi una definizione giuridica di una organizzazione insurrezionale è, pertanto, necessario non solo prendere in esame il suo ordinamento giuridico e la sua sfera di autonomia nel territorio ad essa soggetto, ma guardare altresì detta organizzazione al cospetto degli altri Stati, con particolare riferimento al governo legittimo. Se lo Stato nazionale domina, nonostante l’insurrezione, la situazione che si è creata, e ha la possibilità e la capacità di esaurirla in breve termine, allora può discutersi e forse anche negarsi l’esistenza di un governo di fatto insurrezionale.
 Ma quando tale capacità non esiste, quando il governo legittimo è addirittura alla mercè del nemico, e l’autorità del governo insurrezionale si consolida nei suoi ordinamenti, e la sua vita è di non breve durata, allora non è più possibile negare a quest’ultimo il carattere di un governo di fatto, secondo i principi comunemente accolti nella dottrina internazionalistica.
 Pertanto deve concludersi che la Repubblica Sociale Italiana era retta da un governo di fatto, dalla quale nozione scaturiscono le conseguenze giuridiche che tra breve saranno esaminate.

                                         SECONDO
I COMBATTENTI DELLA REPUBBLICA SOCIALE DEBBONO ESSERE CONSIDERATI BELLIGERANTI
 Per esaminare a fondo il problema occorre rifarsi all’origine della belligeranza.
 Quando fu pubblicato l’armistizio dell’8 settembre 1943, una parte delle Forze Armate italiane non lo accettò e proseguì nelle ostilità contro il nemico, e, cioè, contro gli alleati che avevano messo piede in Italia.
 Indubbiamente i comandanti dei reparti che non obbedirono agli ordini del governo legittimo violarono la norma di cui all’articolo 168 Codice Penale Militare di Guerra, con cui si punisce l’arbitrario prolungamento delle ostilità. Questo fatto non sopprimeva, di fronte agli alleati, la qualità di belligeranti che spettava a tutti i combattenti; di fronte agli anglo-americani e loro alleati, tuttora nemici, anche in clima di armistizio non potevano i combattenti italiani – sia pure ribelli agli ordini del supremo comando italiano – perdere il loro carattere di belligeranti, così come è stabilito nelle convenzioni internazionali e come è comunemente accettato.
 Mai è avvenuto nella storia di tutte le guerre, di negare tale caratteristica alle truppe che non accettano la resa. Colpevoli i combattenti che non obbedirono agli ordini del Re, di fronte allo stato italiano, ma sempre soldati e belligeranti di fronte al nemico. I combattenti che non si arresero ritennero di dover mantenere fede all’alleato tedesco, e fronteggiarono a viso aperto l’avversario, venendo dal medesimo fino all’ultimo trattati come combattenti e come belligeranti.
 L’art. 40 del citato regolamento annesso alla Convenzione dell’Aja dichiara che ogni grave infrazione dell’armistizio, commessa da una delle parti, dà diritto all’altra di denunciare e, in caso di urgenza, anche di riprendere immediatamente le ostilità. Nella specie che ci occupa non ci fu infrazione da parte dello stato italiano, ma solo da parte di considerevoli unità di terra, di mare e dell’aria. Ed allora il conflitto non ebbe a cessare: gli alleati fronteggiarono egualmente truppe tedesche e italiane, e solo più tardi, molto stentatamente, si attuò la cobelligeranza coi reparti regolari italiani, fiancheggiati dalle formazioni partigiane. Ciò appartiene alla Storia.
 Non può, pertanto, negarsi, alla stregua dell’art. 40 suddetto, che gli appartenenti alle Forze Armate della R.S.I. abbiano conservato la qualità di belligeranti, né è possibile concepire che tali forze avessero detta caratteristica solo di fronte agli alleati e non al cospetto dei cobelligeranti italiani.
 Ecco come si spiega il trattamento di prigionieri di guerra concesso dagli alleati – d’accordo col governo legittimo italiano – ai militari delle Forze Armate della Repubblica Sociale Italiana, sin dai primi mesi del 1944. Ciò vale a smentire quelle teorie unilaterali che, ormai, sono del tutto superate, con cui si vuole negare il carattere di belligeranti ai combattenti della Repubblica Sociale Italiana, argomentando in maniera erronea e fallace, in base alle norme della legislazione italiana post-fascista, che, come si è rilevato, non ha, sotto il profilo del diritto internazionale, alcuna veste e alcuna autorità al riguardo.
 Belligeranti, dunque, erano i combattenti del centro-nord, anche se ribelli o insorti e, quindi, punibili secondo il diritto interno in base allo svolgimento di regolarui giudizi. Ma pure da un altro punto di vista si conferma la tesi su esposta. Accertato che la Repubblica Sociale Italiana concretava un governo di fatto, soggetto di diritto internazionale, entro certi limiti, non poteva, sotto questo riflesso, negarsi ai suoi combattenti la qualifica di belligeranti.
 Anche a voler considerare, per dannata ipotesi come fa la sentenza impugnata, i reparti della Repubblica Sociale Italiana quali milizie alle dipendenze del tedesco invasore, egualmente dovrebbe ad essi riconoscersi la qualità di belligeranti, perché comandati da capi responsabili, portavano segni distintivi e riconoscibili a distanza, apertamente le armi, e si conformavano, per quanto era possibile, nei confronti dell’avversario belligerante, alle leggi e agli usi di guerra (i partigiani non erano belligeranti, come si vedrà in seguito); né può far velo a tale soluzione giuridica la caratteristica insurrezionale di detti reparti, poiché l’art. 1 della Convenzione dell’Aja non fa distinzioni di sorta. D’altronde l’interpretazione pressoché autentica di questi principi è fornita dall’art.4 della Convenzione di Ginevra, 8 dicembre 1949, relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, convenzione che ha reso normativo quello che era già accettato nell’attuazione pratica del diritto internazionale bellico.
 Infatti il n° 2 del detto art. 4, prendendo evidentemente le mosse dall’art. 3 del Regolamento annesso alla Convenzione dell’Aja, il quale dichiara che gli appartenenti alle Forze Armate delle parti belligeranti hanno diritto, in caso di cattura, al trattamento dei prigionieri di guerra, precisa che sono prigionieri di guerra i “membri delle altre milizie e i membri degli altri corpi volontari, ivi compresi quelli dei movimenti di resistenza organizzati, appartenenti ad una parte in conflitto e agenti fuori e all’interno del loro territorio, anche se questo territorio è occupato, purché queste milizie o corpi volontari, ivi compresi i movimenti di resistenza organizzati, adempiano le condizioni seguenti:
a)    Avere a capo una persona responsabile per i suoi subordinati;
b)    Avere un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza;
c)    Portare apertamente le armi;
d)    Conformarsi, nelle loro operazioni,alle leggi e agli usi di guerra.  
 Questi principi erano stati già applicati durante la guerra, tant’è che gli alleati ottennero dalla Germania il trattamento di legittimi combattenti alle formazioni della “Francia Libera” del Generale De Grulle, nonostante la resa dello Stato francese.
L’impugnata sentenza tratta in modo troppo semplicistico il problema della belligeranza, considerando l’organizzazione militare della Repubblica Sociale Italiana come “rivolta alla ribellione contro lo Stato legittimo, e quindi non aventi alcun valore le norme, gli ordini, i vincoli di subordinazione e i poteri gerarchici da essa emanati”.
 Pertanto, rifacendosi solo al diritto interno, negando la caratteristica di governo di fatto alla Repubblica Sociale Italiana, che perfino il Pubblico Ministero aveva riconosciuto con serena obiettività e profondità di argomentazioni – pur non traendone le necessarie conseguenze – ha finito col non ritenere la belligeranza degli avversari, per potere, in prosieguo di motivazione, trattare soltanto da ribelli i combattenti della Repubblica suddetta, ed escludere, quindi, le fondamentali discriminanti dell’adempimento del dovere e dello stato di necessità di cui si dirà in seguito.
 In tal modo, disavvenendo a tutte le norme in materia, si perpetua una particolare valutazione dei fatti che, se era spiegabile nei primi dolorosi anni del dopoguerra, oggi non può essere consentita, nel clima della auspicata pacificazione e delle sopite passioni politiche, e nell’austera applicazione del puro diritto.

                                                  TERZO

           CARATTERE DI NON BELLIGERANZA DEI PARTIGIANI
Il giudice di merito ha invece attribuito ai partigiani la qualità di belligeranti, con una peregrina interpretazione delle disposizioni vigenti.
 Sotto il profilo etico deve subito rilevarsi che tale qualifica non può togliere ai partigiani quell’aureola di eroismo di cui molti si circondarono, ben conoscendo che da belligeranti non potevano essere trattati, ed essendo certi che l’avversario – appunto per difetto di tale loro qualità – li avrebbe spietatamente perseguiti. Infatti, i combattenti delle truppe regolari italiane, se fatti prigionieri, non subivano le repressioni dei plotoni di esecuzione; le subivano, invece, i partigiani che non potevano farsi usbergo della qualifica suddetta.
 L’impugnata sentenza si è richiamata alla citata Convenzione di Ginevra, quando si è trattato di qualificare belligeranti i partigiani, dando un’interpretazione arbitraria alle norme surriferite.
 Al riguardo non vale argomentare che i partigiani fiancheggiavano le truppe regolari italiane e che facevano capo ai comandi italiani e alleati, per poi dedurne che avevano dei capi responsabili; è necessario, invece, per risolvere la questione, riferirsi esclusivamente alle formazioni partigiane, considerate per se stesse, per quelle che erano e per il modo con cui si manifestarono, senza risalire ai comandanti superiori delle Forze Armate, ben noti e riconosciuti sotto il loro vero nome.
 All’uopo si osserva:
1)      I belligeranti devono avere a capo una persona responsabile per i propri subordinati. Non si comprende come il concetto di responsabilità possa conciliarsi con quello di clandestinità, per cui i capi del movimento partigiano, per non farsi riconoscere, per non essere identificati e traditi, e correre l’immediato rischio di morte, si nascondevano sotto pseudonimi, eliminando, per tal modo, quanto meno le responsabilità di ordine immediato. Non si può dalla pratica verificatasi in guerra, per cui talvolta i capi delle forze avversarie si incontravano per venire a patti, dedurre senz’altro una inesistente giuridica responsabilità dei capi partigiani, che era invece accuratamente evitata.
2)      I belligeranti devono avere un segno distintivo fisso, riconoscibile a distanza. Qui la sentenza è del tutto generica, poiché si limita a citare due montanari che furono fucilati perché avevano un fazzoletto verde; essa poi accenna, genericamente, a quanto ebbe a riferire il teste – On. Ezio Moscatelli – e infine dichiara, per scienza propria e contrariamente ad ogni norma processuale, constare al Collegio che le formazioni del Veneto e del Mortirolo portavano i richiesti distintivi di belligeranza. Tali distintivi devono essere fissi e riconoscibili a distanza. Questo doveva dimostrare il giudice di merito e non l’ha fatto.
La nostra legge di guerra, approvata con Regio Decreto l’8 luglio 1938 (n°1415), dispone all’art. 25, in armonia con le convenzioni internazionali, che i legittimi belligeranti debbono indossare un’uniforme od essere muniti di distintivo fisso comune a tutti e riconoscibile a distanza. La sentenza non ha affatto dimostrato – e non lo poteva – che esistesse un distintivo fisso di tal genere, comune a tutti i partigiani e riconoscibile a distanza, sostitutivo, in altri termini, dell’uniforme.
 La lotta clandestina, condotta dai partigiani senza dar quartiere e senza riceverne, imponeva dei metodi e degli accorgimenti che contrastavano coi segni di riconoscimento richiesti. Essi, che pur costituirono il nerbo della resistenza e addussero un apporto fondamentale alla definitiva vittoria delle Forze Armate del legittimo Governo italiano, combatterono una guerra singolare e, per certi aspetti, eroica, sacrificandosi e immolandosi per il bene supremo della Patria. I loro atti di guerra non hanno bisogno di essere legittimati attraverso la qualifica della belligeranza; agirono come agirono, perché tra i reparti fascisti e i reparti partigiani regnavano, quanto più, quanto meno, sistemi di combattimento, di guerriglia, che avevano accantonato, come si vedrà in seguito, le fondamentali norme del Codice militare penale di guerra. La loro opera deve essere apprezzata e riconosciuta, per quanto essi fecero nell’interesse del Paese, salvo la punibilità delle azioni delittuose eventualmente compiute.
3)      I belligeranti devono portare apertamente le armi. La stessa sentenza riconosce che non sempre ciò era possibile, poiché tale requisito deve essere considerato “alla luce della tecnica particolare della guerra partigiana”.
4)      Infine i belligeranti debbono attenersi alle leggi e agli usi di guerra, sul quale punto il giudice di merito non ha fornito che vaghe indicazioni; ma di questo si dirà meglio in seguito.
Pertanto deve concludersi che i partigiani, equiparati ai militari, ma non assoggettati alla legge penale militare per l’espresso disposto dell’articolo 1 del Decreto Legge 6 settembre 1946 N° 93, non possono essere considerati belligeranti, non ricorrendo nei loro confronti le condizioni che le norme di diritto internazionale cumulativamente richiedono.
 Il Magistrato ha un vasto campo di valutazione, quello concernente il dolo che, in tema di collaborazione propone il quesito seguente: “il giudicabile ha inteso di collaborare all’invasione del tedesco, ha voluto effettivamente tale invasione, o ha ritenuto di agire per una sia pure errata visione del bene e del divenire della Patria ?” Tale quesito, in altri termini ne pone un altro: “è possibile, nonostante la proclamata figura giuridica del ‘tedesco invasore’, ammettere una volontà di collaborazione non rivolta all’evento invasione ma volta, invece, al divenire della Patria ? E’ possibile pensare che l’agente, lungi dal ritenere la sua opera collaboratrice intesa a favorire l’invasione, abbia, in buona fede, creduto che la Repubblica Sociale Italiana si avvalesse delle forze tedesche per fronteggiare lo stesso nemico (gli alleati), ma non certo per agevolare il tedesco nei suoi piani militari e politici ai danni dell’Italia?”
 La storia dirà un giorno – e la cronaca già si sofferma su questo punto – se i gerarchi della Repubblica Sociale Italiana si opposero, con i mezzi a loro disposizione, ai piani del tedesco e se mirarono – sia pure ponendosi contro il Governo legittimo – al solo bene dell’Italia, quale essi lo ritennero.
 Certo è che, nella disamina delle responsabilità occorre avere presenti i proposti quesiti in tema di dolo, al fine di accertare quale fu il movente e quale lo scopo per cui si attuò, nei singoli casi, la collaborazione.
 La Suprema Corte di Cassazione, dopo una prima rigorosa giurisprudenza, che risentiva del clima in cui ebbe a formarsi, ha, sin dal primo semestre del 1947, discusso e ammesso la possibilità, nella soggetta materia, delle discriminanti dell’adempimento del dovere e dello stato di necessità.
 Per lo contrario l’impugnata sentenza ha, con criterio unilaterale, come si è superiormente rilevato, ritenuto che l’organizzazione militare della Repubblica Sociale Italiana era rivolta alla ribellione contro lo Stato legittimo, donde nessun valore poteva attribuirsi alle norme, agli ordini, ai vincoli di subordinazione e ai poteri gerarchici che da essa promanavano. All’uopo la sentenza ricorda che, secondo la legge sulle sanzioni contro il Fascismo, deve parlarsi di “sedicente Repubblica Sociale Italiana” e che tale appellativo è sintomatico per la soluzione della questione.
 Deve in proposito rilevarsi che il termine “sedicente” intende contrapporre tale Repubblica allo Stato italiano legittimo; essa fu solo “sedicente” perché non ebbe il pieno riconoscimento internazionale, né si sostituì allo Stato legittimo. Queste locuzioni “Stato di diritto”, “Stato legittimo”, non rispondono pienamente alla terminologia del linguaggio tecnico-giuridico, ma sono utilmente  adottate per significare che non si tratta di uno “Stato di fatto” (altra locuzione praticamente utile), ma dell’unico, vero, legittimo Stato. Con tali argomenti il giudice di merito ha posto il veto e ha risolto ogni premessa per la discussione e l’ammissibilità delle discriminanti parole. E’ mai possibile che, in tal modo, siano annullati i principi posti dal Codice penale e dai Codici penali militari, da ogni legislazione civile, dichiarando in blocco inapplicabili tali cause di esclusione ?
 In definitiva, quando la resistenza e l’insurrezione armata assume, in grande stile, forme di organismo militare vero e proprio, quando non si tratta di una ribellione di pochi, ma di imponenti masse, è ovvio che, nei limiti consentiti e in omaggio alle esigenze dell’umanità i governi di fatto non possono essere trattati senz’altro come governi aventi giurisdizione su un’accolita di ribelli e di fuori legge, che altrimenti, accertata l’originaria e libera volontà di porsi agli ordini della Repubblica Sociale Italiana, risulterebbe imponente il numero dei colpevoli di collaborazionismo, sia pure beneficiati di amnistia: in questa ipotesi la delinquenza politica si sarebbe palesata come generalità di vita vissuta da centinaia di migliaia di uomini e non come eccezione; il che non può essere, perché è l’eccezione che delinque e non la generalità. D’altronde, come può oggi parlarsi più di una accozzaglia di ribelli, quando la Convenzione di Ginevra ha inteso proprio tutelare i movimenti di resistenza organizzata, come sopra detto ?
 Più che dall’essere la Repubblica Sociale Italiana un governo di fatto, le discriminanti in questione traggono origine dalla riconosciuta qualità di belligeranti ai combattenti della Repubblica suddetta. Si comprende che, negata loro tale qualità, ne deriva che essi fossero un’accozzaglia di ribelli, di traditori e di banditi, nonostante che imponente fosse il numero dei reparti, degli ufficiali, dei decorati che non vollero deporre le armi; ammessa, invece, tale qualifica nell’indiscutibile spirito delle Convenzioni internazionali dell’Aja e di Ginevra, il problema delle cause discriminanti può e deve senz’altro essere posto e risolto.
 Lo Stato italiano punisce i suoi sudditi per l’opera collaborazionistica col tedesco invasore, ma nel contempo è innegabile, per le cose dette che occorre tenere presente l’inquadratura militare della Repubblica Sociale Italiana, delle gerarchie costituite, degli ordini emanati e della legge militare colà imperante (quella italiana), né può da un lato riconoscersi la belligeranza e da un altro negarsi l’esistenza di un ordinamento militare fondato sull’obbedienza e sulla disciplina militare.
 …Ciò premesso, per la serena valutazione dei fatti occorre fissare il punto di partenza, che nella sfera dell’ordine psicologico, prende le mosse dall’armistizio dell’8 settembre 1943. Si è rilevato che, inizialmente, una parte delle Forze Armate italiane non volle accettare l’armistizio e proseguì nelle ostilità contro il nemico della guerra sino allora combattuta, intendendo mantenere fede all’alleato tedesco; le armi italiane non furono inizialmente rivolte verso i propri fratelli, e se scontri inizialmente vi furono tra reparti italiani e reparti italiani, più che altro si verificarono per la fatalità delle circostanze. I reparti che avevano seguito l’ordine del governo legittimo pensarono soprattutto a fronteggiare il tedesco invasore e, purtroppo, avvenne l’inevitabile, per cui si trovarono di fronte figli della stessa grande Madre. In quei giorni nefasti il potere regio era pressoché annullato, e solo formalmente esisteva, come si è dianzi rilevato, la sovranità italiana. L’esercito era disperso e infranto, gli alleati apparivano vittoriosi, tutto cadeva in rovina e grande era il disorientamento delle coscienze. In tale confusione, nella carenza dei poteri costituzionali, il soldato, l’ufficiale italiano fu chiamato a risolvere il tragico quesito, se mantenere fede all’alleato o ubbidire al governo del Re.
 Quando si afferma la tesi della libera determinazione dei singoli nella scelta del fronte, si dimentica la tragica situazione cui si è fatto cenno, si oblia che la guerra fraterna non fu inizialmente voluta, ma fatalmente sorse dalla disfatta, che, comunque, tutti gli italiani, salvo pochi, amarono di sconfinato amore la loro Patria, anche errando; che, se si può parlare di collaborazionismo e di tradimento nel senso giuridico, non si può certo affermare che le centinaia di migliaia di soldati che rimasero al nord a combattere contro gli alleati e le truppe regie, fossero un’accozzaglia di traditori. Accettare e consacrare alla storia una tesi simile, significherebbe degradare la nostra razza, annullate il retaggio di gloria e di valore che ci lasciarono coloro che nella guerra immolarono la vita, creare al cospetto delle altre nazioni una leggenda che non torna ad onore del popolo italiano.
 Ricostruita così la verità storica degli avvenimenti, non deve da tale ricostruzione trarsi la stolida illazione che non vi siano colpevoli, poiché non v’ha dubbio che debbono essere inesorabilmente colpiti coloro che agirono in malafede, eccedettero in faziosità, compirono azioni delittuose, crudeltà efferate ed innominabili sevizie.
 Tutta l’antecedente esposizione deve servire solo ad obiettare e a serenamente apprezzare i fatti, a non porre senz’altro le premesse di una ribellione, libera nella determinazione e totalitaria nei delittuosi scopi, per cui si giunga inesorabilmente a colpire quanto non è giusto colpire, e si perpetuino i rancori, gli antagonismi, le inimicizie, allontanando la auspicata pacificazione, che non può essere attuata se non nel clima di una tranquillante giustizia. L’impugnata sentenza ha ritenuto che l’errore di fatto in cui possono essere caduti taluni imputati, nel ritenere legittimi gli ordini provenienti dagli organi della Repubblica Sociale Italiana, sia inescusabile in quanto l’illegittimità di tale organismo è elemento di norme penali che quella illegittimità sanciscono. Ciò non è esatto, perché il dolo domina tutti gli estremi del reato, e alla sua ricerca non si sottrae neppure l’estremo della illegittimità.
 Ma v’ha di più !
 La tesi del giudice di merito non può essere accolta. Una volta riconosciuto che la Repubblica Sociale Italiana costituiva un governo di fatto e che i suoi combattenti dovevano essere considerati belligeranti, ne consegue che gli ordini impartiti dai superiori ai loro subordinati dovevano essere eseguiti. Non può far velo alla soluzione del quesito, che è di ordine strettamente giuridico, il carattere insurrezionale del governo suddetto, per trarne l’illazione generica della illegittimità di tali ordini.
La legittimità o l’integrità non è in funzione della insurrezione, della ribellione al potere regio, ma va posta in relazione all’organizzazione politica e militare che si era costituita con il suo ordinamento giuridico, con le sue leggi, con le sue autorità. Se lo sbandamento delle coscienze e la fatalità degli eventi portò molti combattenti nei quadri militari della Repubblica Sociale Italiana, non è esatto parlare a priori di illegittimità degli ordini, e tanto meno escludere discriminanti putative se, per giustificabile errore, i soggetti ritennero di adempiere al loro dovere e di agire nello stato di necessità. (Art. 59, ultimo comma, Codice Penale).””